CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI ONTRACK REGOLAMENTATO DA POLIZZE ASSICURATIVE DI GARANZIA MONDIAL ASSISTANCE

In vigore dal 1 ottobre 2011

Condizioni generali applicabili al servizio Ontrack regolamentato da polizze assicurative/estensioni di garanzia di Mondial Assistance
Sede legale e operativa: Via Marsala, 34/A - 21013 Gallarate (VA) - Italia
Partita IVA e C.F.: 02389900131

A.1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI. MODULI D'ORDINE
La fornitura del servizio da parte di Ontrack avviene secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto. È espressamente esclusa l’applicabilità di eventuali condizioni generali del COMMITTENTE. Il COMMITTENTE richiede a Ontrack la fornitura del servizio di recupero dei dati mediante la sottoscrizione e l’invio di un apposito modulo d’ordine. La proposta contrattuale contenuta nel modulo d’ordine ha validità di 15 giorni dalla data di emissione del documento stesso. Trascorsi i 15 giorni senza che sia intervenuta accettazione da parte del COMMITTENTE, le condizioni contenute nel modulo d’ordine si intendono caducate e prive di efficacia e il COMMITTENTE potrà richiedere a Ontrack una nuova proposta contrattuale.

La fornitura del servizio si applica unicamente ad hard disk singoli (no RAID, no altre configurazioni con dischi multipli), su computer Laptop o Desktop (no server) con sistema operativo Windows (XP, Vista, 7 o successivi, no server), MAC (no server), Linux (no server) e Unix (no server) di capacità massima fino a 2 TB. Inoltre la fornitura del servizio non si applica a supporti contenenti macchine virtuali VMware o simili, dati crittografati, database.

A.2 NATURA DEL CONTRATTO E DELLE OBBLIGAZIONI IN ESSO CONTENUTE
Ontrack fornisce il proprio servizio di recupero dei dati in forza di un valido contratto per la fornitura di servizi il quale, ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, si considera concluso nel momento in cui il modulo d’ordine sottoscritto dal committente viene ricevuto da Ontrack. Il COMMITTENTE dichiara di essere consapevole che, stante la natura del servizio fornito,Ontrack, pur garantendo la massima diligenza professionale e il proprio miglior sforzo nell’esecuzione del contratto, non può garantire il conseguimento del risultato desiderato da parte del COMMITTENTE, dovendosi pertanto intendere la relativa obbligazione in capo a Ontrack come mera obbligazione di mezzo.

Il COMMITTENTE rinuncia pertanto a proporre qualsivoglia azione o eccezione nei confronti diOntrack fondata sul o relativa al mancato conseguimento del risultato atteso.

A.3 DIRITTO DI DISPORRE DEL SUPPORTO ORIGINALE E TRATTAMENTO DEI DATI IN IVI CONTENUTI
Il COMMITTENTE dichiara di essere pienamente legittimato a disporre del supporto o dei supporti di memoria inviati  a Ontrack (SUPPORTO ORIGINALE), nonché dei dati in essi contenuti. Il COMMITTENTE si obbliga espressamente, con la sottoscrizione del modulo d’ordine, a tenere indenne e manlevata Ontrack da ogni pretesa risarcitoria alla quale quest'ultima dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia utilizzo del SUPPORTO ORIGINALE e dei dati in essi contenuti. Con la sottoscrizione del modulo d’ordine il COMMITTENTE nomina Ontrack “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 in relazione ai dati personali contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE.

Il COMMITTENTE autorizza espressamente Ontrack ad elaborare i dati, di qualunque natura, contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE, compiendo in relazione a tali dati ogni operazione necessaria ai fini della migliore esecuzione del contratto, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione, l’estrazione, la modificazione, la cancellazione e la distruzione dei dati stessi ovvero del SUPPORTO ORIGINALE in cui i dati sono memorizzati.
Ontrack si impegna in ogni caso a mantenere riservati tutti i dati contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE o i dati comunque relativi al COMMITTENTE.

A.4 DISTRUZIONE E SMALTIMENTO DEL SUPPORTO ORIGINALE
L’attività compiuta sul SUPPORTO ORIGINALE per effettuare il tentativo di recupero dei dati ha carattere invasivo e può comportare la distruzione del SUPPORTO ORIGINALE stesso. Il COMMITTENTE, con la sottoscrizione del modulo d’ordine, autorizza espressamente Ontrack a distruggere e smaltire a norma di legge il SUPPORTO ORIGINALE rinunciando contestualmente, senza riserve, alla restituzione dello stesso. Il COMMITTENTE è pertanto consapevole che, a seguito del tentativo di recupero dei dati effettuato da Ontrack, non sarà più in alcun modo possibile accedere o recuperare i dati contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE. Ontrack non effettuerà alcuna comunicazione antecedentemente o successivamente alla distruzione e smaltimento del SUPPORTO ORIGINALE.

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione della clausola A.3 che precede.

A.5 CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO
Con la sottoscrizione del modulo d’ordine il COMMITTENTE autorizza Ontrack ad effettuare l’intervento tecnico sul SUPPORTO ORIGINALE e ad addebitare su carta di credito, in caso di recupero dei dati effettuato con successo, l'importo di €150,00 + IVA a titolo di franchigia. Nel caso in cui il pagamento a mezzo di carta di credito non vada a buon fine, il COMMITTENTE si impegna a corrispondere con altro mezzo di pagamento di tale importo entro 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte di Ontrack.

La franchigia è dovuta da parte del COMMITTENTE nel solo caso in cui il recupero dei dati contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE avvenga con successo.

I dati si considerano recuperati con successo se almeno l’80% dei file ripristinati risultano integri sulla base di un'analisi software della loro struttura effettuata da Ontrack. Il COMMITTENTE è consapevole che l’analisi software non garantisce l'utilizzabilità dei dati recuperati e l'elaborazione degli stessi per mezzo delle applicazioni normalmente adoperate dal COMMITTENTE medesimo. Il pagamento della franchigia dovrà avvenire prima della consegna dei dati recuperati.

A.6 TRATTAMENTO DEI SUPPORTI ORIGINALI APERTI E NON INTEGRI
Nel caso in cui il SUPPORTO ORIGINALE risulti essere già stato aperto o risulti comunque non integro al momento della consegna a Ontrack  (rottura dei sigilli apposti dal produttore a garanzia dell’integrità del supporto o segni di manomissione), il COMMITTENTE autorizza espressamente Ontrack ad applicare un supplemento di €200,00 +  IVA (euro duecento/00) rispetto al costo del servizio.

Il COMMITTENTE autorizza Ontrack a procedere in ogni caso al tentativo di recupero dei dati anche in relazione a supporti già aperti o comunque non integri, accentando la maggiorazione di costo del servizio. Tale supplemento verrà applicato anche nell’ipotesi di mancato recupero dei dati. Ontrack addebiterà l’importo in questione su carta di credito.

A.7 RISCHIO DEL TRASPORTO
Il COMMITTENTE assume su di sé il rischio della perdita o della distruzione dei supporti di memoria e/o dei dati in essi contenuti che occorra durante il trasporto, anche tra sedi diverse di Ontrack o tra questa e le sedi di società consociate, nella misura in cui la perdita o la distruzione dei supporti e/o dei dati non sia imputabile a dolo o colpa grave diOntrack. La prova del dolo o della colpa grave incombe in ogni caso sul COMMITTENTE.
Dietro richiesta da parte del COMMITTENTE, è possibile stipulare un contratto di assicurazione per il trasporto. I costi di tale assicurazione sono integralmente a carico del COMMITTENTE.

A.8 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
In ragione della natura del servizio fornito da Ontrack esiste il rischio che l’attività di recupero dei dati provochi la perdita, l’alterazione o modifiche della struttura dei dati esistenti sul SUPPORTO ORIGINALE e/o la distruzione del supporto stesso. Tale rischio è interamente a carico del COMMITTENTE, il quale pertanto esonera espressamente Ontrack da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti, indiretti, incidentali e consequenziali subiti dal COMMITTENTE e/o da terzi in conseguenza della fornitura del servizio richiesto, ivi inclusi, senza alcuna limitazione e a titolo meramente esemplificativo, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave di Ontrack. Nelle ipotesi in cui Ontrack possa essere considerata responsabile per i danni di cui al capoverso precedente, la stessa potrà in ogni caso essere chiamata a rispondere nei limiti del quintuplo del corrispettivo previsto nel modulo d’ordine per la fornitura del servizio.

A.9 CRIPTAZIONE DEI DATI E GARANZIA RELATIVA AI SUPPORTI DI BACKUP
Qualora i dati risultino recuperabili con successo nella misura di cui al precedente punto A.5, essi verranno salvati su appositi supporti di back up (a titolo esemplificativo e non esaustivo hard disk esterni, chiavette USB). I back up Windows NTFS fino a 1TeraByte e/o con un numero di file totali fino a 1.000.000 restituiti su supporti di back up vengono sottoposti a cifratura con algoritmo AES a 128bit.

Le condizioni di garanzia relative agli hard disk esterni forniti come supporto di back up al COMMITTENTE da parte di Ontrack sono quelle del rispettivo venditore e/o produttore. Ogni ulteriore garanzia da parte di Ontrack in relazione ai suddetti supporti di back up forniti al COMMITTENTE è espressamente esclusa. Ontrack si riserva a propria discrezione di fornire a titolo gratuito al COMMITTENTE una chiavetta USB come supporto di back up. Sulle chiavette USB fornite come supporto di back up non è prevista alcuna forma o condizione di garanzia. Al ricevimento del supporto di back up, al fine di garantire una maggiore tutela ai dati recuperati, il COMMITTENTE procederà alla copia degli stessi su di un proprio computer o altro dispositivo.

Le eventuali spese di spedizione del supporto di back up tra Ontrack e il venditore e/o produttore sono poste integralmente a carico del COMMITTENTE. Fermo restando quanto disposto al primo capoverso della presente clausola A.9, Ontrack avrà altresì cura di conservare per finalità di sicurezza i dati recuperati dal SUPPORTO ORIGINALE per un periodo di tempo di 14 giorni senza aggravio di costi per il COMMITTENTE. Spirato tale termine, in assenza di specifica richiesta scritta in senso contrario da parte del COMMITTENTE,

Ontrack provvederà alla cancellazione irreversibile dei dati recuperati.

A.10 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO TECNICO
Ontrack si riserva il diritto di svolgere, in tutto o in parte, l’attività necessaria per la fornitura del servizio richiesto da parte del COMMITTENTE in una qualsiasi delle proprie sedi operative o delle sedi operative di società consociate, in Italia o all’estero. Il rischio della perdita o della distruzione dei supporti e/o dei dati in essi contenuti che occorra durante il trasporto è regolato dalla clausola A.7 delle presenti condizioni generali.

A.11 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
L’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, nonché i rapporti tra le parti derivanti da esso, sono regolati dalla legge italiana. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, le parti accettano per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio (VA).

A.12 INVALIDITÀ PARZIALE
Qualora una o più clausole del presente contratto o parti di esse siano ritenute nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci da parte della competente autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del contratto, dovendosi intendere le predette clausole o parti di esse come modificate nella misura e nel senso necessari affinché la competente autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci.