Termini e condizioni generali - EuropAssistance

Written By: Ontrack

Date Published: 31-gen-2024 1.47.06

Termini e condizioni generali - EuropAssistance

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ONTRACK

Termini e Condizioni generali dei Servizi di fornitura di recupero dati

In vigore dal 01/09/2020

Termini e condizioni generali applicabili al servizio  Ontrack per Europ Assistance. 

Le presenti Condizioni Generali ("Condizioni") disciplinano la fornitura dei Servizi offerti agli Assicurati da KLDiscovery Ontrack Srl, di seguito "Ontrack", con sede legale in Via Marsala, 34/A - 21013 Gallarate (VA) – Italia, Partita IVA e Codice Fiscale 02389900131. Gli Assicurati sono pregati di leggere attentamente le presenti Condizioni prima di sottoscrivere il modulo d’ordine (Modulo Contract A – Richiesta di Valutazione Preventiva e Modulo Contract B – Servizio di Recupero Dati Economy). Le presenti Condizioni specificano chi è Ontrack e come opera.

Descrizione e limitazioni del servizio recupero dati

Il servizio di recupero dati di Ontrack si applica esclusivamente a:

  • hard disk e SSD singoli (non in configurazione RAID) di desktop o laptop (no SERVER) o di box esterni USB nei quali non sono contenuti file di database o macchine virtuali
  • smartphone e tablet

previa verifica di copertura assicurativa e relativa apertura sinistro da parte della Struttura Organizzativa.

A.1 Applicazione delle Condizioni Generali. Modulo d’ordine

La fornitura del Servizio da parte di Ontrack avviene secondo quanto previsto dalle presenti “Condizioni”. L’Assicurato richiede a Ontrack la fornitura del Servizio di recupero dei dati mediante la compilazione, la sottoscrizione e l’invio di un apposito modulo d’ordine (Modulo Contract A – Richiesta di Valutazione Preventiva e Modulo Contract B – Servizio di Recupero Dati Economy). La proposta contrattuale contenuta nel modulo d’ordine ha validità di 15 giorni dalla data di emissione del documento stesso. Trascorsi i 15 giorni senza che sia intervenuta accettazione da parte dell’Assicurato, le condizioni contenute nel modulo d’ordine si intendono caducate e prive di efficacia. L’Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per richiedere l’apertura di un nuovo sinistro/dossier.

A.2 Natura del contratto e delle obbligazioni in esso contenute

Ontrack fornisce il proprio servizio di recupero dei dati in forza di un valido contratto per la fornitura di servizi il quale, ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, si considera concluso nel momento in cui il modulo d’ordine sottoscritto dall’Assicurato viene ricevuto da Ontrack. L’Assicurato dichiara di essere consapevole che, stante la natura del servizio fornito, Ontrack, pur garantendo la massima diligenza professionale e il proprio miglior sforzo nell’esecuzione del contratto, non può garantire il conseguimento del risultato desiderato da parte dell’Assicurato, dovendosi pertanto intendere la relativa obbligazione in capo a Ontrack come mera obbligazione di mezzo. L’Assicurato rinuncia pertanto a proporre qualsivoglia azione o eccezione nei confronti di Ontrack relativa al mancato conseguimento del risultato atteso.

A.3 Diritto di disporre del supporto originale e trattamento dei dati in ivi contenuti

L’Assicurato dichiara di essere proprietario del supporto o dei supporti di memoria inviati a Ontrack (SUPPORTO ORIGINALE), nonché dei dati in essi contenuti e di poterne liberamente disporre. L’Assicurato si obbliga espressamente, con la sottoscrizione del modulo d’ordine, a tenere indenne e manlevata Ontrack da ogni pretesa risarcitoria alla quale quest'ultima dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia utilizzo del SUPPORTO ORIGINALE e dei dati in essi contenuti.
Con la sottoscrizione del modulo d’ordine l’Assicurato nomina Ontrack “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2019/679 in relazione ai dati personali contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE. L’Assicurato autorizza espressamente Ontrack ad elaborare i dati, di qualunque natura, contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE, compiendo in relazione a tali dati ogni operazione necessaria ai fini della migliore esecuzione del contratto, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione, l’estrazione, la modificazione dei formati, la cancellazione e la distruzione dei dati stessi ovvero del SUPPORTO ORIGINALE in cui i dati sono memorizzati. Ontrack si impegna in ogni caso a mantenere riservati tutti i dati contenuti nel SUPPORTO ORIGINALE, provvedendo al termine dell’esecuzione del contratto alla cancellazione sicura degli stessi entro 14 giorni.

A.4 Distruzione e smaltimento del SUPPORTO ORIGINALE

L’Assicurato dichiara di essere a conoscenza che l’attività compiuta sul SUPPORTO ORIGINALE per effettuare il tentativo di recupero dei dati ha carattere invasivo e può comportare la distruzione del SUPPORTO ORIGINALE stesso. Salvo diversa espressa indicazione nel modulo d’ordine del Servizio (richiesta di restituzione del SUPPORTO ORIGINALE) l’Assicurato, con la sottoscrizione del modulo d’ordine, autorizza espressamente Ontrack a distruggere e smaltire a norma di legge il SUPPORTO ORIGINALE. La scelta effettuata dall’Assicurato nel modulo d’ordine del servizio in merito alla restituzione o meno del SUPPORTO ORIGINALE è vincolante per l’Assicurato medesimo e non può essere da questi successivamente modificata. Ontrack non effettuerà alcuna comunicazione antecedentemente o successivamente alla distruzione e smaltimento del SUPPORTO ORIGINALE.
Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione della clausola A.3 che precede.

A.5 Corrispettivo e termini di pagamento

Con la sottoscrizione del modulo d’ordine l’Assicurato autorizza Ontrack ad effettuare l’intervento tecnico sul SUPPORTO ORIGINALE ed eventualmente ad addebitare i costi per il servizio richiesto da parte dell’Assicurato nel modulo d’ordine in quanto non compreso nella copertura assicurativa. Nel caso in cui il pagamento effettuato con carta di credito non vada a buon fine, l’Assicurato si impegna a corrispondere con altro mezzo di pagamento il prezzo del servizio entro 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte di Ontrack. Nel caso di mancato pagamento entro tale termine, Ontrack è autorizzata dall’Assicurato, trascorsi 15 giorni, alla distruzione e smaltimento del supporto originale Ontrack procederà, quando sarà ragionevolmente possibile, al recupero di tutti i file recuperabili. L’Assicurato è consapevole che dei dati recuperati non si garantisce l’utilizzabilità e l’elaborazione degli stessi per mezzo delle applicazioni normalmente adoperate dall’Assicurato medesimo.

A.6 Trattamento di supporti manomessi o non integri

Nel caso in cui il SUPPORTO ORIGINALE risulti essere già stato manomesso o risulti comunque non integro al momento della consegna a Ontrack (rottura dei sigilli apposti dal produttore a garanzia dell’integrità del supporto o segni di manomissione), il Servizio non verrà erogato.

A.7 Rischio del trasporto

L’Assicurato assume su di sé il rischio della perdita o della distruzione dei supporti di memoria e/o dei dati in essi contenuti che occorra durante il trasporto, anche tra sedi diverse di Ontrack o tra questa e le sedi di società consociate, nella misura in cui la perdita o la distruzione dei supporti e/o dei dati non sia imputabile a dolo o colpa grave di Ontrack. La prova del dolo o della colpa grave incombe in ogni caso sull’Assicurato. Dietro richiesta dell’Assicurato è possibile stipulare un contratto di assicurazione per il trasporto. I costi di tale assicurazione sono integralmente a carico dell’Assicurato.

A.8 Limitazioni di responsabilità

L’Assicurato dichiara di essere a conoscenza del fatto che in ragione della natura del servizio fornito da Ontrack, esiste il rischio che l’attività di recupero dei dati provochi la perdita, l’alterazione o modifiche della struttura dei dati esistenti sul SUPPORTO ORIGINALE e/o la distruzione del supporto stesso. Tale rischio è interamente a carico dell’Assicurato, il quale pertanto esonera espressamente Ontrack da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti, indiretti, incidentali e consequenziali subiti dall’Assicurato e/o da terzi in conseguenza della fornitura del servizio richiesto, ivi inclusi, senza alcuna limitazione e a titolo meramente esemplificativo, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave di Ontrack. Fermo restando quanto disposto nel presente Articolo A.8, la responsabilità complessiva di Ontrack nei confronti dell’Assicurato, sia essa a titolo contrattuale o extracontrattuale (anche per colpa), per violazione di obblighi di legge, o altre ipotesi di responsabilità derivante o collegata alla prestazione dei Servizi regolati dalle presenti Condizioni, sarà limitata a un massimo di € 10.000,00.

A.9 Criptazione dei dati e garanzia relativa ai supporti di back up

Qualora i dati risultino recuperabili essi verranno salvati su appositi supporti di back up (a titolo esemplificativo e non esaustivo hard disk esterni, chiavette USB). I supporti contenenti back up Windows NTFS fino a 1TeraByte e/o con un numero di file totali fino a 1.000.000 vengono sottoposti a cifratura con algoritmo AES a 128bit.
Le condizioni di garanzia relative agli hard disk esterni forniti come supporto di back up all’Assicurato da parte di Ontrack sono quelle del rispettivo venditore e/o produttore. Ogni ulteriore garanzia da parte di Ontrack in relazione ai suddetti supporti di back up forniti all’Assicurato è espressamente esclusa. Ontrack si riserva a propria discrezione di fornire a titolo gratuito all’Assicurato una chiavetta USB come supporto di back up. Sulle chiavette USB fornite come supporto di back up non è prevista alcuna forma o condizione di garanzia. Al ricevimento del supporto di back up, al fine di garantire una maggiore tutela ai dati recuperati, l’Assicurato procederà alla copia degli stessi su di un proprio computer o altro dispositivo.
Le eventuali spese di spedizione del supporto di back up tra Ontrack e il venditore e/o produttore sono poste integralmente a carico dell’Assicurato. Fermo restando quanto disposto al primo capoverso della clausola A.9, l’Assicurato acconsente che Ontrack conservi per finalità di sicurezza i dati recuperati dal SUPPORTO ORIGINALE per un periodo di tempo di 14 giorni senza aggravio di costi. Spirato tale termine, in assenza di specifica richiesta scritta in senso contrario da parte dell’Assicurato, Ontrack provvederà alla cancellazione irreversibile dei dati recuperati.
Ontrack non esegue una verifica antivirus dei dati recuperati. L’Assicurato è tenuto a verificare che il supporto di back up ricevuto da Ontrack sia privo di virus attraverso l'esecuzione di una scansione antivirus. In nessun caso l’Assicurato potrà ritenere Ontrack responsabile per l'eventuale presenza di virus e per i possibili danni derivanti.

A.10 Luogo di esecuzione dell’intervento tecnico

Ontrack si riserva il diritto di svolgere, in tutto o in parte, l’attività necessaria per la fornitura del servizio richiesto da parte dell’Assicurato in una qualsiasi delle proprie sedi operative o delle sedi operative di società consociate, in Italia o comunque in Unione Europea. Il rischio della perdita o della distruzione dei supporti e/o dei dati in essi contenuti che occorra durante il trasporto è regolato dalla clausola A.7 delle presenti Condizioni.

A.11 Legge applicabile e Foro competente

L’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, nonché i rapporti tra le parti derivanti da esso, sono regolati dalla legge italiana. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, le parti accettano per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio (VA), oppure, nel caso di Assicurati consumatori ai sensi del Codice del Consumo italiano (Decreto legge 206/2005), prevarrà il Foro di residenza o domicilio eletto dall’Assicurato stesso.

A.12 Invalidità parziale

Qualora una o più clausole del presente contratto o parti di esse siano ritenute nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci da parte della competente autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del contratto, dovendosi intendere le predette clausole o parti di esse come modificate nella misura e nel senso necessari affinché la competente autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci.