CONDIZIONI GENERALI PER I PARTNER AUTORIZZATI 

Le presenti Condizioni Generali per i Partner Autorizzati –Ontrack Authorized Partner- (“Condizioni Generali”) di KLDiscovery Ontrack Srl (Partita IVA e Codice Fiscale 02389900131) con sede legale in Via Marsala, 34/A - 21013 Gallarate (VA) – Italia (“Ontrack”) disciplinano le segnalazioni di clienti e gli acquisti effettuati dal Partner. Per Partner si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che segnali un Cliente a Ontrack o emetta un ordine per conto di un Cliente.    

1.Definizioni

“Marchio” indica tutti i marchi, registrati o non registrati, di “Ontrack”, nonché gli eventuali altri nomi di prodotti o marchi comunicati al Partner in relazione ai Servizi di Recupero Dati; 

“Informazioni Riservate” indica le informazioni descritte all'Articolo 6 che segue;

“Cliente” indica il cliente del Partner che richiede i Servizi di Recupero Dati;

“Accordo con il Cliente” indica l'accordo di cui all'Articolo 2.1;

“Dati del Cliente” indica tutti i dati e le informazioni, compresi i dati personali, forniti a Ontrack che il Partner ha ricevuto da un Cliente; 

“Servizi di Recupero Dati” indica i servizi di recupero dati da qualsiasi dispositivo, supporto, laptop e apparecchiatura elettronica, nonché altri servizi analoghi quali la smagnetizzazione e la cancellazione; 

“Diritti di Proprietà Intellettuale” indica qualsiasi diritto regolato dalle leggi in materia di diritto d'autore, brevetti, marchi, disegni, segreti industriali, informazioni riservate, nomi di dominio, nonché ogni altro analogo diritto, registrato o non registrato, ivi incluse domande, rinnovi o futuri diritti;

“Commissioni” indica i corrispettivi definiti all'Articolo 5.1;

2.Segnalazioni

2.1 Per avere diritto al pagamento di una Commissione, il Partner deve agire da tramite diretto tra un Cliente e Ontrack per la fornitura dei Servizi di Recupero Dati che hanno come esito l'emissione di un ordine da parte del Cliente (“Accordo con il Cliente”). Le segnalazioni vengono tracciate mediante: una RFQ (richiesta di preventivo) effettuata dal sito web o dai canali di vendita del Partner, una comunicazione scritta del Partner con indicazione del Cliente specifico e/o una comunicazione scritta del Cliente che informa Ontrack di essere stato segnalato dal Partner. Il Partner dovrà tenere un registro di tutti i Clienti che segnala a Ontrack e fornire a Ontrack, su richiesta di quest'ultima, una copia di tale registro. Nel caso dovessero insorgere controversie in merito alle segnalazioni e al Partner che le ha effettuate, la decisione ultima spetterà a Ontrack. Nell'ipotesi in cui un altro Partner Autorizzato di Ontrack segnali lo stesso Cliente, Ontrack riconoscerà la Commissione al Partner che per primo ha segnalato il Cliente registrato negli archivi di Ontrack.  

2.2 Nel caso in cui un Partner segnali un Cliente con il quale Ontrack abbia già in corso una relazione (ma con cui, a scanso di equivoci, non ha ancora sottoscritto alcun Accordo con il Cliente), Ontrack è tenuta a informare il Partner dell'esistenza della suddetta relazione entro sette (7) giorni dalla segnalazione. Se la comunicazione avviene entro i termini di cui al presente Articolo, il Partner non avrà diritto a percepire alcuna commissione in relazione a quel Cliente. 

2.3 Il Partner conviene e accetta di: (i) svolgere la propria attività in modo consono al prestigio, alla correttezza e alla reputazione di Ontrack e dei suoi servizi; e (ii) di non rendere dichiarazioni false o fuorvianti rispetto a Ontrack e ai Servizi di Recupero dati. 

3.Acquisto diretto dei Servizi di Recupero Dati

3.1 Nel caso in cui il Partner desideri acquistare i Servizi di Recupero Dati direttamente da Ontrack anziché segnalare il Cliente, al suddetto Partner verrà riconosciuto uno sconto sull'acquisto diretto. Gli ordini relativi ai Servizi di Recupero Dati dovranno essere inviati attraverso i normali canali d’ordine previsti da Ontrack. Per aver diritto allo sconto di sua spettanza, il Partner dovrà identificarsi come Partner Autorizzato in fase di compilazione dell'ordine.   

4.Utilizzo del Marchio

Ontrack concede al Partner una licenza per l'utilizzo del Marchio non esclusiva, non trasferibile, revocabile e limitata al solo scopo di effettuare segnalazioni a Ontrack. E' escluso qualsiasi altro diritto di utilizzo del Marchio.  

5.Commissioni

5.1 A fronte delle segnalazioni effettuate, Ontrack riconoscerà al Partner una provvigione del 15% (quindici per cento) sugli importi ricevuti da Ontrack sulla base di ciascun Accordo con il Cliente (“Commissioni”).  Le Commissioni dovranno essere calcolate sul totale degli importi ricevuti in relazione a ciascun Accordo con il Cliente. Sono esclusi dal computo le eventuali imposte sui servizi di Ontrack previste per legge, i costi relativi ad hard disk, assicurazioni, spedizioni, commissioni per l'utilizzo di carte di credito, rimborsi e spese per parti di ricambio, fornitori, dischi/supporti e/o software non proprietari usati per effettuare i Servizi di Recupero Dati in conformità a quanto previsto dall’Accordo con il Cliente. 

5.2 Ontrack effettuerà il pagamento delle Commissioni al Partner entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre del calendario civile (tenuto conto che il calendario civile ha inizio il 1° gennaio), al netto delle ritenute di legge applicabili e a condizione che Ontrack abbia incassato l'intero ammontare degli importi risultanti dall’Accordo con il Cliente. Ontrack dovrà comunicare al Partner entro 10 (dieci) giorni dalla fine del trimestre del calendario civile gli importi dovuti al Partner in relazione al trimestre in oggetto. A seguito di tale comunicazione, il Partner emetterà una fattura a Ontrack per l'importo stabilito. Ontrack non è tenuta in alcun modo a effettuare il pagamento delle Commissioni prima del ricevimento della fattura da parte del Partner.  

5.3 Per tutti gli acquisti diretti dei Servizi di Recupero Dati, Ontrack riconoscerà al Partner uno sconto del 15% (quindici per cento) sul listino prezzi standard applicato da Ontrack ai Clienti. Lo sconto verrà specificato sulla documentazione relativa all'ordine durante le procedure di acquisto diretto dei Servizi di Recupero Dati da parte del Partner.  

6.Riservatezza

6.1 Ontrack e il Partner convengono e accettano di mantenere riservate tutte le informazioni, i dati o i materiali di cui entrano reciprocamente in possesso, compresi informazioni, prodotti e servizi, tecnologia, business plan, prezzi, informazioni finanziarie, piani di marketing, nonché altri segreti industriali o informazioni proprietarie (“Informazioni Riservate”) del Cliente. Ontrack e il Partner convengono e accettano (i) di utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali; (ii) al fine di evitare la divulgazione di tali Informazioni Riservate, di porre in atto le stesse misure e adottare la stessa diligenza che utilizzano per prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate proprie, e comunque senza mai scendere al di sotto di un livello di protezione accettabile; e (iii) di comunicare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti ed affiliati solo se strettamente necessario. 

6.2 Gli obblighi di riservatezza non riguardano le informazioni che (i) divengono di dominio pubblico per fatto non imputabile alla Parte Ricevente; (ii) erano note alla Parte Ricevente prima di esserne stata informata dalla Parte Rivelante; (iii) vengono comunicate alla Parte Ricevente da un soggetto terzo (diverso da un dipendente o un agente di una delle due Parti) che non sia vincolato da obblighi di riservatezza nei confronti della Parte Rivelante; (iv) siano state sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza far uso delle Informazioni Riservate; o (v) debbano essere comunicate per legge, per dar corso alle richieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi legislativi o amministrativi. 

7.Protezione dei Dati Personali

7.1 Per quanto riguarda i Dati Personali dei Clienti forniti a Ontrack a seguito di una segnalazione, il Partner conferma: (i) di aver ottenuto un valido consenso da parte dei Clienti, o (ii) che il trattamento e la comunicazione a Ontrack di tutti i dati personali dei Clienti avviene sulla scorta di una base giuridica alternativa al consenso, in conformità alla normativa sulla Protezione dei Dati Personali. Ontrack utilizzerà i suddetti Dati solo per contattare e/o interagire con il Cliente allo scopo di fornirgli i Servizi di Recupero Dati. 

7.2 Una volta ricevuta la segnalazione e sottoscritto l'ordine per la fornitura dei Servizi di Recupero Dati, Ontrack tratterà direttamente con il Cliente e l'utilizzo dei Dati personali di quest'ultimo saranno soggetti alle condizioni previste nell'Accordo con il Cliente. 

8.Diritti Proprietari

8.1 Il Partner conviene e accetta che Ontrack e/o i suoi licenziatari mantengono la proprietà esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale in relazione (i) a qualsiasi software, hardware, documentazione o altri materiali utilizzati per effettuare i Servizi di Recupero Dati; e (ii) al Marchio.  

9.Limitazione di Responsabilità

9.1 Ontrack non è responsabile di eventuali perdite indirette del Partner. Ontrack è responsabile delle violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale o riservatezza fino a un massimo complessivo di €100.000 (centomila). Per tutti gli altri casi, Ontrack è responsabile fino a un importo pari al doppio delle Commissioni corrisposte al Partner negli ultimi 12 (dodici) mesi antecedenti la richiesta di risarcimento.  

9.2 Nulla di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali può in alcun modo escludere o limitare la responsabilità delle Parti in caso di eventi lesivi della vita, dell'incolumità e della salute e in caso di colpa grave, nonché in ipotesi di violazione di qualsiasi obbligo contrattuale essenziale stabilito per legge. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quegli obblighi fondamentali ritenuti essenziali ai fini delle presenti Condizioni generali e il cui adempimento è la condizione indispensabile per garantire la corretta esecuzione delle stesse e per assicurare al Partner di poter contare sul rispetto delle Condizioni Generali nei casi in cui la responsabilità per colpa lieve sia limitata al livello di danni normalmente prevedibili. 

9.3 Nel caso di violazione (derivante da condotta negligente) degli obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità per danni indiretti e consequenziali è comunque esclusa. Ciò vale anche per eventuali perdite di profitto. 

10.Durata

10.1 Ontrack dovrà continuare a: (i) corrispondere al Partner tutte le Commissioni; e (ii) riconoscergli lo sconto previsto in caso di acquisto diretto, per tutto il tempo in cui il Partner sceglierà di sottoscrivere o porre in essere un accordo separato con Ontrack. Tuttavia, è facoltà di Ontrack rifiutarsi di adempiere gli obblighi di cui sopra in caso di: (i) inadempienza da parte del Partner di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali; e/o (ii) frode, sospetta frode o altre condotte dolose del Partner.  

11.Disposizioni Generali

11.1 Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali dovesse violare le leggi applicabili, la suddetta clausola dovrà essere ritenuta nulla e inefficace, mentre le Condizioni Generali, per il resto, rimarranno pienamente valide. 

11.2 Nessuna delle clausole delle presenti Condizioni Generali dovrà essere intesa come la creazione di una partnership, di una joint venture o di un rapporto di agenzia tra il Partner e Ontrack o qualsiasi Cliente. Le presenti Condizioni Generali costituiscono l'intero accordo tra il Partner e Ontrack in materia e sostituiscono qualsiasi altro precedente accordo scritto o orale tra le parti. Ontrack può modificare le presenti Condizioni Generali in qualunque momento, senza alcun obbligo di darne comunicazione al Partner.  

11.3 Ontrack non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali per cause al di fuori del suo ragionevole controllo. Il termine per l'adempimento dei suddetti obblighi verrà esteso per il periodo di tempo perso a causa del ritardo.

12.Legge Applicabile 

12.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalle legge italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla loro interpretazione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio (VA). 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, sottoscrivendo il presente documento dichiaro di aver letto, compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni Generali: 2.1, 2.2. – Segnalazioni; 4. – Utilizzo del Marchio; 5.1, 5.2 – Commissioni; 6. – Riservatezza; 9. – Limitazione di Responsabilità; 10. – Durata; 11.3 – Disposizioni Generali; 12. – Legge Applicabile.